Art. 8
In vigore dal 30 apr 1948
La prova che i superinvalidi di guerra non svolgono comunque un'attività lavorativa, condizione necessaria per conseguire l'indennità straordinaria prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, deve essere data anziché con un atto notorio, come stabilito dall' del citato decreto, con una dichiarazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.
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