Art. 2
In vigore dal 30 apr 1948
Ai titolari di pensioni di guerra di 1ª categoria, cui spetta l'assegno supplementare di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, vengono temporaneamente concesse in aggiunta annue L. 96.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;257#art-2