Art. 2

In vigore dal 30 apr 1948
Ai titolari di pensioni di guerra di 1ª categoria, cui spetta l'assegno supplementare di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, vengono temporaneamente concesse in aggiunta annue L. 96.000.
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