Art. 5

In vigore dal 30 apr 1948
L'indennità speciale di accompagnamento, prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e successive modificazioni, è elevata, con effetto dal 1 marzo 1948, rispettivamente a L. 7800 ed a L. 10.400 mensili a seconda che i superinvalidi che vi hanno diritto risiedano in Comuni aventi una popolazione fino a 100.000 abitanti o superiore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;257#art-5

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