Art. 10
In vigore dal 30 apr 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 65. - FRASCA
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