Art. 9

In vigore dal 21 mar 1948
Agli effetti dei benefici spettanti ai combattenti della guerra 1940-45 e salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, le vigenti disposizioni in favore dei combattenti, che fanno riferimento alla data dell'armistizio, devono intendersi riferite alla data dell'8 maggio 1945.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137#art-9

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Art. 9 Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. — Testo vigente | Portale Normativo