Art. 4
In vigore dal 11 mar 1952
Per i militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite il periodo di prigionia è computato, agli effetti delle vigenti disposizioni, fino alla data del rimpatrio ovvero, se questo sia stato volontariamente ritardato, fino alla data della cessazione dello stato di prigionia.
Tale disposizione non si applica coloro che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni, riportando sanzioni di gravità superiore agli arresti di rigore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137#art-4