Art. 6

In vigore dal 11 mar 1952
Ai militari e ai militarizzati in servizio all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai giapponesi e trattenuti in Germania o mi Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette Nazioni, sono riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione indicati dall'ultimo comma dell'. Detti benefici spettano fino alla data in cui venne a cessare detta condizione di cattività. Per il successivo periodo di tempo, durante il quale detti militari o militarizzati siano stati trattenuti dalle Forze armate alleate, sono applicabili le disposizioni degli .

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137#art-6

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