Art. 5
In vigore dal 21 mar 1948
Ai militari ed ai militarizzati che, essendo prigionieri di una delle Nazioni Unite, entrarono volontariamente a far parte, dopo l'8 settembre 1943, di formazioni di cooperatori, al seguito delle Forze armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite disposizioni degli Stati Maggiori delle Forze armate italiane, sono attribuiti, per i periodi di effettiva cooperazione durante le operazioni, tutti i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti.
Detti benefici spettano altresì, per il periodo compreso tra il 31 maggio 1944 e l'8 maggio 1945, ai militari e militarizzati delle divisioni "Cuneo" e "Regina", nonché ai militari e militarizzati delle altre Forze armate, riunitisi in formazioni, i quali, dopo il ciclo delle operazioni svoltesi a Creta e nelle Isole dell'Egeo, dipendenti dal Comando delle Forze armate dell'Egeo, vennero impiegati, quali cooperatori per servizi di guerra, dalle autorità alleate.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-04;137#art-5