Art. 11

In vigore dal 20 mar 1948
Nella eventualità di disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, non si terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a quella dei terreni che verranno venduti o ceduti in enfiteusi alle persone, di cui all', nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114#art-11

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