Art. 10
In vigore dal 25 dic 1952
È autorizzata la spesa di L. 5 miliardi, da servire:
a) per L. 3 miliardi, in ragione di L. 100 milioni all'anno per trenta anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, in aumento del fondo per concorso negli interessi su mutui di miglioramento a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive;
b) per L. 2 miliardi per sussidi a norma delle leggi di bonifica, nelle spese delle opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati a norma degli del presente decreto.
Note all'articolo
- La L. 14 dicembre 1950, n. 1106 ha disposto (con l'art. 2) che "La spesa autorizzata con l'art. 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che prevede la concessione di sussidi a norma delle leggi di bonifica per opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo citato, viene ridotta di lire 600 milioni".
- La L. 11 dicembre 1952, n. 2362 ha disposto (con l'art. 6) che "Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'art. 10, lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e' aumentato di lire 50 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e di ulteriori 150 milioni all'anno per trenta anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprieta' contadine".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114#art-10