Art. 6
In vigore dal 20 mar 1948
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare i consorzi, gli enti e le società, di cui all', a procedere alla espropriazione degli immobili soggetti a bonifica, i cui proprietari siano inadempienti agli obblighi del bonificamento, giusta l' del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, o l' del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, ed altre disposizioni successive.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114#art-6