Art. 12
In vigore dal 20 mar 1948
Il presente decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SEGNI - SCELBA GRASSI - EINAUDI - PELLA
- DEL VECCHIO - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 39 - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;114#art-12