Art. 1
In vigore dal 26 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della costituzione;
Visto art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti e per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12, febbraio 1943:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Roma il 15 maggio 1947, tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per i rifugiati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-22;163#art-1