Art. 1

Art. 1

1 / 3
In vigore dal 26 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della costituzione; Visto art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti e per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12, febbraio 1943: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Roma il 15 maggio 1947, tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per i rifugiati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-22;163#art-1