DECRETO LEGISLATIVO·n. 163·22 febbraio 1948
Approvazione dell'Accordo concluso a Roma, il 15 maggio 1947, fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per i rifugiati.
Vigente dal 25 giugno 1956 3 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Sono concesse tutte le esenzioni del carattere tributario previste dall'Accordo medesimo.
Art. 3Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffic