Art. 2

In vigore dal 26 mar 1948
Sono concesse tutte le esenzioni del carattere tributario previste dall'Accordo medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-22;163#art-2

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Art. 2 Approvazione dell'Accordo concluso a Roma, il 15 maggio 1947, fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per i rifugiati. — Testo vigente | Portale Normativo