Art. 4

In vigore dal 9 mar 1948
Le assunzioni previste dal presente decreto sono disposte con decreto del Ministro nella cui amministrazione esse hanno luogo di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro. Le relative domande debbono essere presentate al Ministero degli affari esteri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Art. 4 Assunzione nelle Amministrazioni dello Stato di personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo. — Testo vigente | Portale Normativo