Art. 4
4 / 6In vigore dal 9 mar 1948
Le assunzioni previste dal presente decreto sono disposte con decreto del Ministro nella cui amministrazione esse hanno luogo di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.
Le relative domande debbono essere presentate al Ministero degli affari esteri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-17;106#art-4