Art. 3
In vigore dal 9 mar 1948
Il periodo di servizio prestato sino alla data, dell'11 maggio 1945 alle dipendenze del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo è valutato ai soli fini della concessione degli aumenti periodici di retribuzione previsti dagli del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, in aggiunta a quello che ha inizio con l'assunzione disposta ai sensi del presente decreto ed è considerato come prestato nella stessa categoria nella quale avviene l'assunzione stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-17;106#art-3