Art. 2
In vigore dal 9 mar 1948
La ripartizione tra le varie Amministrazioni del personale di cui al precedente articolo viene effettuata dalla Commissione centrale per l'avventiziato prevista nell'art. 18 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, che, sulla base del titolo di studio e delle mansioni svolte da ciascun dipendente, indica anche in quale delle categorie fissate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, debba avvenire l'assunzione.
L'assunzione non è subordinata ad una preesistente facoltà dell'Amministrazione ad assumere personale non di ruolo, nè alla disponibilità di posti nei contingenti di impiego non di ruolo. Nel caso che detti contingenti non offrano un sufficiente numero di posti disponibili, l'assunzione per la parte eccedente sarà effettuata in soprannumero i posti assegnati in soprannumero saranno soppressi con le successive vacanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-17;106#art-2