Accordo I

Art. 7

In vigore dal 22 apr 1948
Le disposizioni del presente Trattato non sono applicabili: 1° alle agevolazioni che siano concesse da uno dei due Paesi contraenti ai Paesi limitrofi per facilitare il piccolo traffico di frontiera; 2° ai vantaggi derivanti da una unione doganale cui partecipi uno dei due Paesi contraenti; 3° ai vantaggi che siano concessi dall'Uruguay esclusivamente all'Argentina, Bolivia, Brasile e Paraguay; e ai vantaggi che dall'Italia siano concessi alle Colonie e possedimenti italiani, nonché ai vantaggi che derivino dal trattamento particolare che potrà stabilirsi tra l'Italia e i territori confinanti o posti sotto la sua amministrazione o sui quali per decisione internazionale le sia riconosciuto un interesse predominante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-7

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