Accordo I

Art. 3

In vigore dal 22 apr 1948
I prodotti naturali o manufatturati originari dell'Italia o dell'Uruguay, che siano stati introdotti nell'altro Paese, saranno esenti da ogni imposta, tassa, onere o gravame interni diversi o più elevati di quelli che gravino sui prodotti della stessa natura di qualsiasi origine straniera.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-3

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