Accordo I
Art. 2
In vigore dal 22 apr 1948
Per quanto riguarda lo scambio di merci tra i due Paesi, l'Italia e l'Uruguay si concedono reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i diritti doganali ed oneri accessori, il modo della loro percezione la classificazione e interpretazione delle tariffe, nonché le regole, formalità ed oneri cui possano essere soggette le operazioni doganali.
I prodotti naturali o manufatturati originari dei due Paesi contraenti non potranno pertanto essere in modo soggetti a diritti di dogana, imposte, tasse ed oneri diversi o più elevati, nè a regola o formalità diverse o più onerose di quelle cui siano soggetti i prodotti della stessa natura originari di un qualsiasi terzo Paese.
I prodotti naturali o manufatturati esportati dal territorio italiano od uruguayano e destinati al territorio dell'altro Paese non saranno parimenti soggetti in alcun modo a diritti di dogana, imposte, tasse od oneri diversi o più elevati nè a regole o formalità diverse o più onerose di quelle cui siano soggetti i prodotti della stessa natura destinati a un qualsiasi terzo Paese.
Tutti i vantaggi, agevolazioni, privilegi ed immunità che siano concessi dall'Italia e dall'Uruguay nelle materie suindicate ai prodotti naturali o manufatturati originari di un qualsiasi terzo Paese, o destinati al territorio di un altro qualsiasi Paese, saranno applicati immediatamente e senza compenso ai prodotti della stessa natura originari dei territori dell'Uruguay e dell'Italia, o rispettivamente ad essi destinati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-2