Accordo II

Art. 1

In vigore dal 22 apr 1948
ACCORDO COMMERCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, desiderosi di assicurare la ripresa e lo sviluppo degli scambi commerciali fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue: La Repubblica italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay adotteranno il trattamento quanto più possibile liberale in materia di licenze (permessi) di esportazione e di importazione, se necessarie, e di assegnazioni di cambio, col proposito di riportare sollecitamente alla normalità e di sviluppare gli scambi fra i due Paesi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-16;214#art-ai-1-2

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