Art. 5

Revoca dei provvedimenti di retrocessione

In vigore dal 21 feb 1948
I provvedimenti di retrocessione di grado o di restituzione nel ruolo di provenienza, adottati in seguito a procedimento di epurazione, possono essere revocati, su domanda degli interessati, da presentarsi non oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, qualora, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione o del diverso organo preposto alla carriera del personale, il richiedente ne sia ritenuto meritevole in base alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli di carriera. La revoca del provvedimento ripristina, ai soli effetti giuridici, la posizione di ruolo e di anzianità posseduta dal dipendente alla data< del provvedimento stesso. Qualora non vi sia disponibilità di posti nel grado, il dipendente che nel grado stesso occupa l'ultimo posto nel ruolo di anzianità, è collocato in soprannumero, salvo il riassorbimento nelle successive vacanze. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano quando nel grado, in cui dovrebbe essere reintegrato il dipendente, è preveduto un solo posto di ruolo e questo posto è coperto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-07;48#art-5

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Revoca dei provvedimenti di retrocessione (Art. 5 Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti gia' adottati.) — Testo vigente | Portale Normativo