Art. 8
Casi di incompatibilità riguardo ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato
In vigore dal 21 feb 1948
I dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, che si trovano nelle condizioni prevedute nei primi due commi dell'articolo precedente, possono essere collocati a riposo, qualora non sia possibile una diversa utilizzazione della loro opera ovvero essi vi si oppongano, e semprechè abbiano raggiunta l'anzianità minima di servizio richiesta per il trattamento di quiescenza o di previdenza.
Nel caso preveduto nel comma precedente, oltre a quanto è dovuto per effetto del trattamento di quiescenza o di previdenza, è corrisposta al dipendente collocato ai riposo una speciale indennità di buonuscita ai carico dell'ente medesimo, variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di un'annualità del solo stipendio. I dipendenti che si oppongono ad una diversa utilizzazione della loro opera non hanno diritto a tale indennità di buonuscita.
I dipendenti di cui al primo comma, se non hanno raggiunto l'anzianità minima di servizio richiesta per il collocamento a riposo, o per altra forma analoga di cessazione del rapporto di impiego, sono collocati in disponibilità; ma, al raggiungimento di detta anzianità, qualora a giudizio discrezionale dell'Amministrazione permanga la ragione di incompatibilità, possono essere collocati a riposo e, in questo caso, si applicano le disposizioni del precedente comma.
Durante il periodo della disponibilità spetta al dipendente un assegno mensile pari alla metà dello stipendio e delle altre competenze che non presuppongono la presenza dell'impiegato in ufficio. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiamare in servizio il dipendente che trovasi in disponibilità, quando ritenga cessata, a suo giudizio discrezionale, la ragione dell'incompatibilità.
I provvedimenti di collocamento a riposo o in disponibilità possono essere adottati nel termine di tre mesi dalla riassunzione in servizio. Per i dipendenti già riassunti il termine decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Avverso i provvedimenti di collocamento a riposo è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro competente.
Storico versioni
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