Art. 2

Revoca dei provvedimenti di dispensa

In vigore dal 21 feb 1948
I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 5°, o parificato, già dispensati dal servizio per motivi diversi da quelli previsti nel primo comma dell', possono chiedere all'Amministrazione da cui dipendevano che, revocato il provvedimento di dispensa, siano riassunti in servizio ovvero collocati a riposo. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e l'Amministrazione è tenuta a provvedere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto. La disposizione del comma primo si applica anche ai dipendenti di grado superiore al 6°, dispensati dal servizio nel giudizio di epurazione per motivi diversi da quelli contemplati dal decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702. Per i dipendenti di grado superiore al 6° il provvedimento di revoca è adottato in seguito a giudizio del consiglio di Stato, Sezione speciale per l'epurazione. All'uopo l'interessato deve proporre ricorso, nel termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Consiglio di Stato, il quale giudica se sussistono le condizioni che legittimano la dispensa per motivi contemplati dal decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 702. Qualora sia ritenuto che tali condizioni non sussistono, il provvedimento di revoca della dispensa deve essere adottato dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio di Stato. L'Amministrazione ha facoltà di collocare in disponibilità, per il periodo di due anni, i dipendenti riassunti ai sensi dei commi primo e terzo e, trascorso tale periodo, può collocarli a riposo. Durante il periodo della disponibilità spetta ai dipendenti un assegno mensile pari alla metà dello stipendio e delle altre competenze, che non presuppongono la presenza del dipendente in ufficio. Sono, nel resto, applicabili le disposizioni vigenti sulla disponibilità degli impiegati civili dello Stato. Coloro che appartenevano a carriere, i cui ordinamenti prescrivono il collocamento a riposo in seguito al raggiungimento di limiti di età tassativamente stabiliti, e che, dopo la dispensa, hanno raggiunto i detti limiti, sono collocati a riposo con lo stesso provvedimento che dispone la revoca della dispensa. Sono parimente collocati a riposo, all'atto della revoca della dispensa, coloro che appartenevano a carriere diverse da quelle suindicate e che, avendo già raggiunto venti anni di servizio, hanno altresì compiuto il sessantacinquesimo anno di età. In entrambi i casi il collocamento a riposo decorre dal giorno dei raggiunti limiti di età. Se, però, nel secondo caso, il limite di età era stato raggiunto prima della dispensa, il collocamento a riposo decorre dalla data di questa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-07;48#art-2

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Revoca dei provvedimenti di dispensa (Art. 2 Norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti gia' adottati.) — Testo vigente | Portale Normativo