Art. 3

Effetti della revoca del provvedimento di dispensa

In vigore dal 21 feb 1948
Il periodo intercorso fra il provvedimento di dispensa dal servizio e quello di revoca, della dispensa è considerato utile ai soli fini del trattamento di quiescenza o di previdenza, previo versamento delle prescritte ritenute da parte del personale e degli enti. Qualora all'atto della dispensa sia stata liquidata, a titolo di trattamento di quiescenza, una indennità una tantum, questa è detratta dalla indennità spettante alla cessazione del rapporto disposta sia ai sensi dell'articolo precedente, sia dopo la riassunzione. Tuttavia, se il trattamento di quiescenza al momento della cessazione del rapporto d'impiego consiste nella pensione, la indennità riscossa all'atto della dispensa deve essere restituita. È ammessa però, la restituzione rateale con trattenute, non superiori al quinto, sugli assegni spettanti durante l'attività di servizio o durante la disponibilità ovvero sulle mensilità di pensione. Per quanto concerne il rimborso dell'indennità una tantum, di cui ai due commi precedenti, rimane salva l'applicazione, riguardo ai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle norme dell'art. 70 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70; rimane altresì salva l'applicazione delle norme relative alla riassunzione in servizio, contenute negli ordinamenti delle Casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, riguardo al personale iscritto alle Casse medesime.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-07;48#art-3

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