Art. 12

Incapacità ad assumere appalti di opere pubbliche o ad ottenere concessioni di servizi pubblici

In vigore dal 21 feb 1948
Le incapacità sancite dall' del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 472, cessano di avere vigore; ma le pubbliche Amministrazioni hanno facoltà di escludere dagli appalti di opere pubbliche e dalle concessioni di servizi pubblici, con provvedimento insindacabile, le società e le imprese, i cui amministratori o titolari si trovino nelle condizioni di incapacità prevedute nell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-07;48#art-12

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