Art. 13

Emanazione di norme integrative

In vigore dal 21 feb 1948
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro e con gli altri Ministri direttamente interessati, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie per l'integrazione di quelle del presente decreto e per adeguare le disposizioni del decreto medesimo alle norme che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento e degli altri enti pubblici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-07;48#art-13

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