Art. 1
In vigore dal 26 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la difesa;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948;
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Con effetto dal 1 settembre 1946, alle infermità che ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 agosto 1947, n. 876, danno diritto alla speciale indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore sono aggiunte quelle contemplate alla lettera b) n. 3 della tabella E annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;58#art-1