Art. 2
In vigore dal 26 feb 1948
Le disposizioni dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408, e 20 agosto 1947, n. 876, riguardanti la concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore, sono estese, con effetti dal 1 ottobre 1947, agli infortunati civili per fatti di guerra che siano affetti da una delle mutilazioni o infermità indicate nell' del predetto decreto n. 876 e nell' del presente decreto.
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