Art. 4

In vigore dal 26 feb 1948
Per ottenere la corresponsione dell'indennità speciale di accompagnamento dal 1 marzo 1948, gli aventi diritto devono presentare domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;58#art-4

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