Art. 1

Art. 1

1 / 6
In vigore dal 26 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948; . Con effetto dal 1 settembre 1946, alle infermità che ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 agosto 1947, n. 876, danno diritto alla speciale indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore sono aggiunte quelle contemplate alla lettera b) n. 3 della tabella E annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-22;58#art-1