Art. 4
In vigore dal 5 feb 1948
Il direttore generale degli Istituti di previdenza parteciperà al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti fino a quando il Consiglio stesso funzionerà anche per gli Istituti predetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-21;20#art-4