Art. 1

In vigore dal 7 ago 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947: . Alle varie forme d'impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro vanno aggiunte le seguenti: 1) in acquisto di immobili, ivi compresi i fabbricati in corso di costruzione o anche su progetto; 2) in costruzione di fabbricati; 3) in obbligazioni garantite dallo Stato; 4) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per le opere pubbliche, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, dell'Istituto per la ricostruzione industriale e dell'Ente nazionale idrocarburi; 5) in partecipazioni al capitale di Istituti ed Enti, in conformità alle leggi che specificatamente le autorizzano; 6) in acquisto, mediante cessione, di annualità dovute dallo Stato o dalle Regioni; 7) in mutui ad Enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato, ad Enti o Società nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza diretta od indiretta, purchè assistiti da adeguate garanzie, da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro; 8) in mutui assistiti da contributo statale a favore di cooperative edilizie, Società ed Enti costituiti allo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case economiche e popolari; 9) in sovvenzioni a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza, contro cessione del quinto della retribuzione. Gli investimenti di cui ai numeri 1) e 2) dovranno restare contenuti entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascuna delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza. La vendita di immobili, che si rendesse eventualmente opportuna nell'esclusivo interesse delle Casse pensioni proprietarie, potrà essere effettuata soltanto contro pagamento in contanti ed in unica soluzione. Ogni immobile potrà essere venduto per intero o per parti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-21;20#art-1

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