Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 5 feb 1948
Il direttore generale degli Istituti di previdenza parteciperà al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti fino a quando il Consiglio stesso funzionerà anche per gli Istituti predetti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-21;20#art-4