Art. 3
In vigore dal 19 feb 1981
Un rappresentante della Direzione generale degli Istituti di previdenza partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per opere pubbliche, dell'istituto mobiliare italiano e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.
Note all'articolo
- La L. 10 febbraio 1981, n. 23 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sara' approvato lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che con decorrenza dalla data del predetto decreto e' abrogato "l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-21;20#art-3