Art. 1

In vigore dal 31 gen 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948; . A modifica della disposizione contenuta nell'art. 51, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, iscritta a ruolo in via provvisoria, s'inizia con la rata del giugno 1948. L'importo delle due rate del febbraio e dell'aprile 1948 è ripartito nelle quattro scadenti dal giugno al dicembre 1948.
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