Art. 2
In vigore dal 31 gen 1948
Le domande per ottenere, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, che il pagamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio avvenga in quattro o sei anni, possono essere presentate agli Uffici distrettuali delle imposte dirette entro il 30 aprile 1948.
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