Art. 3

In vigore dal 31 gen 1948
Il riscatto della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, liquidata in via provvisoria, previsto nell'art. 53 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, può essere domandato entro il 15 maggio 1948, con obbligo di versare in Tesoreria, in unica soluzione, l'importo relativo entro il 31 maggio 1948. In tal caso, compete un premio di riscatto del 3,65 per cento o dell'8,43 per cento, a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari. I contribuenti, che hanno versato l'importo del riscatto dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 53, primo comma, del decreto suddetto, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenere che sia conteggiata a loro credito una somma corrispondente al 0,46 per cento o al 0,86 per cento dell'importo del riscatto, a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;11#art-3

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