Art. 1
1 / 4In vigore dal 31 gen 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948;
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A modifica della disposizione contenuta nell'art. 51, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, iscritta a ruolo in via provvisoria, s'inizia con la rata del giugno 1948.
L'importo delle due rate del febbraio e dell'aprile 1948 è ripartito nelle quattro scadenti dal giugno al dicembre 1948.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-20;11#art-1