Art. 1

In vigore dal 17 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948: . Per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle società per azioni con partecipazione dello Stato, nonché alle aziende patrimoniali dello Stato in gestione diretta del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è costituito un fondo di centotrentacinque milioni di lire.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1073 ha disposto (con l'art. 2) che "Il fondo di L. 135.000.000 di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, viene elevato a L. 620.000.000."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;31#art-1

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