Art. 3

In vigore dal 10 feb 1948
I mutui di cui al presente decreto, saranno concessi dal Ministro per le finanze, previo parere di una Commissione, costituita presso la Direzione generale del demanio e composta dal direttore generale del Demanio che la presiede, da un ispettore generale amministrativo della stessa Direzione generale del demanio, da un ispettore generale del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), da un funzionario di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), da un funzionario amministrativo preposto alla Divisione del demanio mobiliare (Direzione generale del (demanio) e da un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) di grado non inferiore al 9°, con funzioni di segretario. La Commissione sarà nominata con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;31#art-3

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