Art. 4

In vigore dal 10 feb 1948
Le modalità per la concessione dei mutui saranno stabilite dal Ministro per le finanze in base a motivate proposte che la Commissione di cui all'articolo precedente è tenuta a fare di volta in volta in vista delle varie esigenze cui si dovrà provvedere.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;31#art-4

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