Art. 1
1 / 6In vigore dal 17 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
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Per la concessione di mutui ad interesse a breve termine alle società per azioni con partecipazione dello Stato, nonché alle aziende patrimoniali dello Stato in gestione diretta del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) è costituito un fondo di centotrentacinque milioni di lire.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1073 ha disposto (con l'art. 2) che "Il fondo di L. 135.000.000 di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 31, viene elevato a L. 620.000.000."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;31#art-1