Art. 7

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 23 mag 2026
1. Agli oneri derivanti dagli , commi da 1 a 6, 3, 4 e 5, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 144,1 per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per l'anno 2027, 6,95 milioni di euro per l'anno 2028, 5,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede: a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all', comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alla esigibilità degli accordi per la coesione di cui all', comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli accordi di cui al primo periodo sarà data, comunque, attuazione negli importi complessivi dagli stessi previsti a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell', comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all', comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; c) quanto a 251 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo, 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; d) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all' del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118; e) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; f) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all', comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; g) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027, 86,95 milioni di euro per l'anno 2028, 85,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; i) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese rivenienti dall'; l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 6.494.275; 2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1,85 milioni di euro; 3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,14 milioni di euro; 4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1,1 milioni di euro; 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1,5 milioni di euro; 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 0,75 milioni di euro; 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1,5 milioni di euro; 8) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2 milioni di euro; 9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 1,3 milioni di euro; 10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.865.725; 11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro.
Storico versioni

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