Art. 1

In vigore dal 28 giu 2026
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113)) 1 --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l', comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-22;89#art-1

In sintesi

La disposizione autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a concedere un finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per l'anno 2026 direttamente ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria. Questo importo viene erogato in un'unica soluzione su richiesta dei commissari straordinari della società. L'intervento rispetta la disciplina europea sugli aiuti di Stato e la relativa decisione della Commissione europea. La società beneficiaria deve restituire la somma entro 6 mesi dalla scadenza dell'affitto con ILVA o, se anteriore, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire con urgenza la continuità e la funzionalità degli impianti siderurgici dell'ILVA durante la procedura di vendita in corso, sostenendo temporaneamente la gestione aziendale.

A chi si applica

Si applica al Ministero delle imprese e del Made in Italy, all'organo commissariale di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Esempio pratico

I commissari di Acciaierie d'Italia S.p.A. richiedono al Ministero lo sblocco di 100 milioni di euro per mantenere attivi gli impianti durante la vendita. Il Ministero versa l'importo in un'unica soluzione, e la società pianifica la restituzione entro sei mesi dal perfezionamento della vendita del complesso aziendale.

Adempimenti e conseguenze

Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è obbligata a restituire il finanziamento entro 6 mesi dalla scadenza del contratto di affitto con ILVA S.p.A. o, se precedente, entro 6 mesi dalla vendita dei complessi aziendali.

Cosa è cambiato

È stato inserito il nuovo comma 3-bis all'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 (convertito dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8), introducendo la facoltà per il Ministero di erogare un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per il 2026 ad Acciaierie d'Italia S.p.A. e definendone i termini di restituzione.

Domande frequenti

A quanto ammonta e con quali modalità viene erogato il finanziamento?L'importo ammonta fino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026 e viene trasferito direttamente in un'unica soluzione su richiesta dell'organo commissariale.
Qual è il termine per la restituzione delle somme erogate?La restituzione deve avvenire entro 6 mesi dalla scadenza del contratto di affitto con ILVA S.p.A. oppure, se il termine è più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali.
Quale natura ha il trasferimento di denaro previsto?Si tratta di un finanziamento oneroso concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Termini chiave

amministrazione straordinariacompendio aziendalefinanziamento onerosoaiuti di Statoorgano commissariale

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo