Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale
In vigore dal 23 mag 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a sostegno dell'economia e delle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Emana
il seguente decreto-legge:
Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale
1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C 891 final (SA. 121569 2026/N).
Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
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In sintesi
La disposizione autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a concedere un finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per l'anno 2026 direttamente ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria. Questo importo viene erogato in un'unica soluzione su richiesta dei commissari straordinari della società. L'intervento rispetta la disciplina europea sugli aiuti di Stato e la relativa decisione della Commissione europea. La società beneficiaria deve restituire la somma entro 6 mesi dalla scadenza dell'affitto con ILVA o, se anteriore, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali.
Perché esiste questa norma
La norma serve a garantire con urgenza la continuità e la funzionalità degli impianti siderurgici dell'ILVA durante la procedura di vendita in corso, sostenendo temporaneamente la gestione aziendale.
A chi si applica
Si applica al Ministero delle imprese e del Made in Italy, all'organo commissariale di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
Esempio pratico
I commissari di Acciaierie d'Italia S.p.A. richiedono al Ministero lo sblocco di 100 milioni di euro per mantenere attivi gli impianti durante la vendita. Il Ministero versa l'importo in un'unica soluzione, e la società pianifica la restituzione entro sei mesi dal perfezionamento della vendita del complesso aziendale.
Adempimenti e conseguenze
Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è obbligata a restituire il finanziamento entro 6 mesi dalla scadenza del contratto di affitto con ILVA S.p.A. o, se precedente, entro 6 mesi dalla vendita dei complessi aziendali.
Cosa è cambiato
È stato inserito il nuovo comma 3-bis all'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180 (convertito dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8), introducendo la facoltà per il Ministero di erogare un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro per il 2026 ad Acciaierie d'Italia S.p.A. e definendone i termini di restituzione.
Domande frequenti
A quanto ammonta e con quali modalità viene erogato il finanziamento?L'importo ammonta fino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026 e viene trasferito direttamente in un'unica soluzione su richiesta dell'organo commissariale.
Qual è il termine per la restituzione delle somme erogate?La restituzione deve avvenire entro 6 mesi dalla scadenza del contratto di affitto con ILVA S.p.A. oppure, se il termine è più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali.
Quale natura ha il trasferimento di denaro previsto?Si tratta di un finanziamento oneroso concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.