Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
In vigore dal 23 mag 2026
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all', commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
Storico versioni
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-22;89#art-6
In sintesi
La disposizione sposta le scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA dovuti per il 2026 dai contribuenti interessati. Il pagamento originariamente previsto entro il 30 giugno 2026 può essere eseguito senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2026. In alternativa, è consentito versare entro i successivi trenta giorni applicando una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La norma precisa inoltre che non è possibile richiedere il rimborso di somme già pagate.
Perché esiste questa norma
La norma introduce un differimento dei termini di versamento delle imposte per l'anno 2026, al fine di sostenere le attività economiche a fronte del protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
A chi si applica
Si applica a chi esercita attività economiche soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (entro i limiti di ricavi/compensi stabiliti), a chi ha cause di esclusione, ai contribuenti in regime di vantaggio o forfetario, e a chi partecipa a società, associazioni o imprese con i medesimi requisiti.
Esempio pratico
Un professionista in regime forfetario che deve versare le imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione per il 2026 può pagare l'importo dovuto entro il 20 luglio 2026 senza costi aggiuntivi. Se sceglie di pagare nei trenta giorni successivi al 20 luglio 2026, dovrà versare le somme dovute con una maggiorazione dello 0,80 per cento. Qualora avesse già versato prima dell'entrata in vigore del differimento, non potrà chiedere il rimborso.
Adempimenti e conseguenze
I soggetti obbligati devono eseguire i versamenti risultanti dalle dichiarazioni entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni, oppure entro i trenta giorni successivi applicando una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Cosa è cambiato
Il termine originario di versamento del 30 giugno 2026 per imposte sui redditi, IRAP e IVA è stato prorogato al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni e al trentesimo giorno successivo con maggiorazione dello 0,80 per cento, in deroga all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001.
Domande frequenti
Entro quando si possono effettuare i versamenti senza maggiorazione?I versamenti dovuti originariamente entro il 30 giugno 2026 possono essere eseguiti senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2026.
Qual è la conseguenza se si paga nei trenta giorni successivi al 20 luglio 2026?È possibile versare entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, ma le somme dovute devono essere maggiorate dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
I contribuenti che hanno già pagato possono chiedere il rimborso?No, il testo stabilisce espressamente che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.