Art. 6
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-22;89#art-6
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-22;89#art-6
La disposizione sposta le scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA dovuti per il 2026 dai contribuenti interessati. Il pagamento originariamente previsto entro il 30 giugno 2026 può essere eseguito senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2026. In alternativa, è consentito versare entro i successivi trenta giorni applicando una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La norma precisa inoltre che non è possibile richiedere il rimborso di somme già pagate.
La norma introduce un differimento dei termini di versamento delle imposte per l'anno 2026, al fine di sostenere le attività economiche a fronte del protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
Si applica a chi esercita attività economiche soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (entro i limiti di ricavi/compensi stabiliti), a chi ha cause di esclusione, ai contribuenti in regime di vantaggio o forfetario, e a chi partecipa a società, associazioni o imprese con i medesimi requisiti.
Un professionista in regime forfetario che deve versare le imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione per il 2026 può pagare l'importo dovuto entro il 20 luglio 2026 senza costi aggiuntivi. Se sceglie di pagare nei trenta giorni successivi al 20 luglio 2026, dovrà versare le somme dovute con una maggiorazione dello 0,80 per cento. Qualora avesse già versato prima dell'entrata in vigore del differimento, non potrà chiedere il rimborso.
I soggetti obbligati devono eseguire i versamenti risultanti dalle dichiarazioni entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni, oppure entro i trenta giorni successivi applicando una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il termine originario di versamento del 30 giugno 2026 per imposte sui redditi, IRAP e IVA è stato prorogato al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni e al trentesimo giorno successivo con maggiorazione dello 0,80 per cento, in deroga all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.