Art. 6

In vigore dal 28 giu 2026
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113)) 1 --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l', comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-22;89#art-6

In sintesi

La disposizione sposta le scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA dovuti per il 2026 dai contribuenti interessati. Il pagamento originariamente previsto entro il 30 giugno 2026 può essere eseguito senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2026. In alternativa, è consentito versare entro i successivi trenta giorni applicando una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo. La norma precisa inoltre che non è possibile richiedere il rimborso di somme già pagate.

Perché esiste questa norma

La norma introduce un differimento dei termini di versamento delle imposte per l'anno 2026, al fine di sostenere le attività economiche a fronte del protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

A chi si applica

Si applica a chi esercita attività economiche soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (entro i limiti di ricavi/compensi stabiliti), a chi ha cause di esclusione, ai contribuenti in regime di vantaggio o forfetario, e a chi partecipa a società, associazioni o imprese con i medesimi requisiti.

Esempio pratico

Un professionista in regime forfetario che deve versare le imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione per il 2026 può pagare l'importo dovuto entro il 20 luglio 2026 senza costi aggiuntivi. Se sceglie di pagare nei trenta giorni successivi al 20 luglio 2026, dovrà versare le somme dovute con una maggiorazione dello 0,80 per cento. Qualora avesse già versato prima dell'entrata in vigore del differimento, non potrà chiedere il rimborso.

Adempimenti e conseguenze

I soggetti obbligati devono eseguire i versamenti risultanti dalle dichiarazioni entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni, oppure entro i trenta giorni successivi applicando una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Cosa è cambiato

Il termine originario di versamento del 30 giugno 2026 per imposte sui redditi, IRAP e IVA è stato prorogato al 20 luglio 2026 senza maggiorazioni e al trentesimo giorno successivo con maggiorazione dello 0,80 per cento, in deroga all'art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001.

Domande frequenti

Entro quando si possono effettuare i versamenti senza maggiorazione?I versamenti dovuti originariamente entro il 30 giugno 2026 possono essere eseguiti senza alcuna maggiorazione entro il 20 luglio 2026.
Qual è la conseguenza se si paga nei trenta giorni successivi al 20 luglio 2026?È possibile versare entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, ma le somme dovute devono essere maggiorate dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
I contribuenti che hanno già pagato possono chiedere il rimborso?No, il testo stabilisce espressamente che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Termini chiave

indici sintetici di affidabilità fiscaleversamentidichiarazioni dei redditiregime forfetariointeresse corrispettivo

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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