Art. 2

In vigore dal 28 giu 2026
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 2026, N. 113)) 1 --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 25 giugno 2026, n. 113 ha disposto (con l', comma 2) che "Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2026".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-22;89#art-2

In sintesi

La disposizione estende la durata e incrementa le risorse finanziarie per precedenti misure di sostegno a specifici settori. Inoltre, riconosce alle imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 per l'acquisto di fertilizzanti. Tale agevolazione spetta nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2026 e richiede la prova delle spese tramite fatture d'acquisto al netto dell'IVA. Il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito né dell'IRAP ed è cumulabile con altre misure purché non si superi il costo totale sostenuto. I dettagli applicativi e le modalità di concessione sono demandati a un successivo decreto ministeriale.

Perché esiste questa norma

La norma mira a mitigare l'impatto economico negativo causato dal protrarsi della crisi dei mercati internazionali e dall'aumento eccezionale dei prezzi, in particolare quello dei fertilizzanti agricoli. Introduce e proroga misure di sostegno economico e agevolazioni fiscali a favore dei settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura.

A chi si applica

La norma si rivolge alle imprese agricole che acquistano fertilizzanti e ai beneficiari delle misure di sostegno e crediti d'imposta per i settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura.

Esempio pratico

Un'azienda agricola che acquista fertilizzanti tra marzo e maggio 2026 può richiedere un credito d'imposta fino al 30% della spesa indicata in fattura (IVA esclusa). Il credito ottenuto potrà poi essere impiegato dall'impresa per compensare altri debiti tributari entro il 31 dicembre 2026.

Adempimenti e conseguenze

Per accedere al credito d'imposta sui fertilizzanti è necessario comprovare la spesa mediante le relative fatture d'acquisto al netto dell'IVA ed effettuare l'utilizzo esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026; i criteri attuativi e le procedure sono definiti con decreto ministeriale.

Cosa è cambiato

All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026 il periodo agevolato è stato esteso dai mesi di marzo, aprile e maggio 2026 ai mesi da marzo a giugno 2026, e lo stanziamento è aumentato da 100 a 300 milioni di euro. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge n. 38 del 2026 le risorse sono state elevate da 30 a 90 milioni di euro e l'ambito temporale è stato ampliato dal solo mese di marzo 2026 ai mesi da marzo a maggio 2026.

Domande frequenti

A quanto ammonta il credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti e come si calcola?Il credito d'imposta è riconosciuto fino al 30 per cento della spesa effettuata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, calcolata al netto dell'IVA e comprovata dalle fatture d'acquisto, entro il tetto massimo complessivo di 40 milioni di euro.
Come e fino a quando può essere utilizzato il credito d'imposta sui fertilizzanti?Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026.
Il credito d'imposta concorre alla formazione del reddito imponibile o dell'IRAP?No, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile dell'IRAP.

Termini chiave

credito d'impostacompensazionebase imponibilefatture d'acquistoaiuti di Stato

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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