Art. 2

Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e dell'agricoltura

In vigore dal 23 mag 2026
1. Al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1: 1) al primo periodo le parole «in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026»; 2) al secondo periodo le parole «100 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026». 2. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole «30 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026» e le parole «nel mese di marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026». 3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa effettuata, per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all', comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, recante "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente". Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. 6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. 7. All'articolo 24-ter, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta"; b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per la fruizione del rimborso con la modalità di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 è presentata esclusivamente in forma telematica.". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026. 8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-22;89#art-2

In sintesi

La disposizione estende la durata e incrementa le risorse finanziarie per precedenti misure di sostegno a specifici settori. Inoltre, riconosce alle imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 per l'acquisto di fertilizzanti. Tale agevolazione spetta nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2026 e richiede la prova delle spese tramite fatture d'acquisto al netto dell'IVA. Il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito né dell'IRAP ed è cumulabile con altre misure purché non si superi il costo totale sostenuto. I dettagli applicativi e le modalità di concessione sono demandati a un successivo decreto ministeriale.

Perché esiste questa norma

La norma mira a mitigare l'impatto economico negativo causato dal protrarsi della crisi dei mercati internazionali e dall'aumento eccezionale dei prezzi, in particolare quello dei fertilizzanti agricoli. Introduce e proroga misure di sostegno economico e agevolazioni fiscali a favore dei settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura.

A chi si applica

La norma si rivolge alle imprese agricole che acquistano fertilizzanti e ai beneficiari delle misure di sostegno e crediti d'imposta per i settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura.

Esempio pratico

Un'azienda agricola che acquista fertilizzanti tra marzo e maggio 2026 può richiedere un credito d'imposta fino al 30% della spesa indicata in fattura (IVA esclusa). Il credito ottenuto potrà poi essere impiegato dall'impresa per compensare altri debiti tributari entro il 31 dicembre 2026.

Adempimenti e conseguenze

Per accedere al credito d'imposta sui fertilizzanti è necessario comprovare la spesa mediante le relative fatture d'acquisto al netto dell'IVA ed effettuare l'utilizzo esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026; i criteri attuativi e le procedure sono definiti con decreto ministeriale.

Cosa è cambiato

All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026 il periodo agevolato è stato esteso dai mesi di marzo, aprile e maggio 2026 ai mesi da marzo a giugno 2026, e lo stanziamento è aumentato da 100 a 300 milioni di euro. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge n. 38 del 2026 le risorse sono state elevate da 30 a 90 milioni di euro e l'ambito temporale è stato ampliato dal solo mese di marzo 2026 ai mesi da marzo a maggio 2026.

Domande frequenti

A quanto ammonta il credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti e come si calcola?Il credito d'imposta è riconosciuto fino al 30 per cento della spesa effettuata nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, calcolata al netto dell'IVA e comprovata dalle fatture d'acquisto, entro il tetto massimo complessivo di 40 milioni di euro.
Come e fino a quando può essere utilizzato il credito d'imposta sui fertilizzanti?Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026.
Il credito d'imposta concorre alla formazione del reddito imponibile o dell'IRAP?No, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile dell'IRAP.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo