Art. 2
Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e dell'agricoltura
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-05-22;89#art-2
Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e dell'agricoltura
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La disposizione estende la durata e incrementa le risorse finanziarie per precedenti misure di sostegno a specifici settori. Inoltre, riconosce alle imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 per l'acquisto di fertilizzanti. Tale agevolazione spetta nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2026 e richiede la prova delle spese tramite fatture d'acquisto al netto dell'IVA. Il credito d'imposta può essere utilizzato solo in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito né dell'IRAP ed è cumulabile con altre misure purché non si superi il costo totale sostenuto. I dettagli applicativi e le modalità di concessione sono demandati a un successivo decreto ministeriale.
La norma mira a mitigare l'impatto economico negativo causato dal protrarsi della crisi dei mercati internazionali e dall'aumento eccezionale dei prezzi, in particolare quello dei fertilizzanti agricoli. Introduce e proroga misure di sostegno economico e agevolazioni fiscali a favore dei settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura.
La norma si rivolge alle imprese agricole che acquistano fertilizzanti e ai beneficiari delle misure di sostegno e crediti d'imposta per i settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura.
Un'azienda agricola che acquista fertilizzanti tra marzo e maggio 2026 può richiedere un credito d'imposta fino al 30% della spesa indicata in fattura (IVA esclusa). Il credito ottenuto potrà poi essere impiegato dall'impresa per compensare altri debiti tributari entro il 31 dicembre 2026.
Per accedere al credito d'imposta sui fertilizzanti è necessario comprovare la spesa mediante le relative fatture d'acquisto al netto dell'IVA ed effettuare l'utilizzo esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026; i criteri attuativi e le procedure sono definiti con decreto ministeriale.
All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026 il periodo agevolato è stato esteso dai mesi di marzo, aprile e maggio 2026 ai mesi da marzo a giugno 2026, e lo stanziamento è aumentato da 100 a 300 milioni di euro. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge n. 38 del 2026 le risorse sono state elevate da 30 a 90 milioni di euro e l'ambito temporale è stato ampliato dal solo mese di marzo 2026 ai mesi da marzo a maggio 2026.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.